STATUTO ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE MIRKO ŠPACAPAN – AMORE PER SEMPRE

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art.8 c.1 Legge 266/91

 

 

 

 

STATUTO    ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE MIRKO ŠPACAPAN –

AMORE PER SEMPRE

Titolo I

Disposizioni generali

ART .1

Denominazione-Sede-Durata

  • E’ costitutita un’organizzazione di volontariato,denominata“Associazione Cure Palliative Mirko Špacapan –Amore per Sempre”, che puo’essere denominata in breve “Associazione Mirko Špacapan “,con sede in Udine-via Pigozzi 1.

La sede legale puo’ essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

2) L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART.2

Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART.3

Carattere Associativo

1.L’Associazione “Cure Palliative Mirko Špacapan” è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica,religiosa e razziale,non ha fini di lucro,intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

2.I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici,basati sui principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’Associazione.

3.L’Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91,in particolare a quanto previsto all’art.3 comma 3; essa si adegua e adempie alle previsioni normative della L.R. 12 / 95.

4.L’Associazione puo’ avvalersi di un Regolamento interno votato a maggioranza dai soci.

 

ART.4

Finalità

1)L’Associazione è intitolata al dott.Mirko Špacapan,venuto a mancare a Udine il 23/11/2007 per malattia tumorale a partenza ignota,non suscettibile di terapie risolutive ,bensi’ di cure palliative nell’accezione piu’ ampia del termine.

Per tale motivo la Associazione si prefigge di ricordare la figura di Mirko Špacapan come medico, pediatra-neonatologo,esperto di rianimazione neonatale,come sportivo,campione regionale di lancio del disco e del peso e giocatore di pallavolo fino ai massimi livelli,come scout,fondatore della sezione slovena scoutistica a Gorizia,come politico,esponente di spicco della minoranza slovena in Friuli-Venezia giulia e Consigliere Regionale nella penultima legislazione ,dal 2003 al 2007,rappresentante del Partito Slovenska Skupnost-Unione Slovena,come musicista,diplomato in pianoforte,compositore di musica sacra e profana,direttore di gruppi corali,baritono e come sostenitore della diffusione della cultura slovena in Regione nonché del fattivo confronto fra le realtà culturali coesistenti in Friuli-Venezia Giulia. Egli affronto’ la malattia con la dignità a lui propria,nella piena consapevolezza e convinzione che le cure palliative fossero infine l’unico presidio valido,davanti all’evidenza dell’impossibilità di trarre giovamento da altre modalità terapeutiche.

2) Nel ricordare la figura del dott.Mirko Špacapan,l’Associazione ha come obiettivo la diffusione a livello territoriale della cultura delle “Cure Palliative”,che secondo la piu’ recente definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,costituiscono la risposta piu’ appropriata ai bisogni dei malati in fase terminale e dei loro cari.

In particolare l’Associazione si prefigge di sostenere l’Area Cure Palliative Udinese e il Dipartimento di Oncologia,collaborando alla realizzazione in Udine di una struttura dedicata al ricovero delle persone suscettibili di un approccio palliativo,in quanto affette da malattia inguaribile in fase avanzata e/o terminale (HOSPICE) e supportando attività già esistenti in tale settore mediante erogazione di borse di studio,acquisto di presidi sanitari e similari.

A tal fine intende :

  1. a) organizzare incontri a carattere culturale e sanitario,interdisciplinari,con lo scopo di articolare percorsi condivisi tra popolazione e operatori sanitari,che accentrino l’interesse sulle necessità del malato e dei suoi familiari,sul rispetto della sua autonomia e dei suoi valori,valorizzando la qualità della vita del paziente e assicurando la continuità delle cure fino all’ultimo istante (“to care”)
  2. b) stabilire rapporti scientifici con Associazioni affini a livello regionale,nazionale,internazionale e soprattutto transfrontaliero,in particolare con la Slovenia,per rafforzare la collaborazione in campo medico con i popoli confinari,confrontando i modelli messi in atto dalle singole realtà territoriali nell’organizzazione di un sistema multidisciplinare di sostegno ai malati terminali e alle loro famiglie ,con particolare attenzione alle strategie di supporto alla sofferenza spirituale connessa con la percezione dell’avvicinarsi della morte,per implementare la cultura dell”accompagnamento”
  3. c) organizzare eventi culturali,incontri sportivi, ed attività artistiche,teatrali,musicali,che possano costituire contestualmente occasione di intervento da parte di operatori nel campo delle cure palliative per diffonderne la conoscenza nella popolazione

L’Associazione non svolge attivita’ diverse da quelle istituzionali,ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesimi finalità.

Inoltre porrà eventualmente in essere solo le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale nell’Area Cure Palliative,nei limiti consentiti dal D.Leg.4/12/1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

 

 

TITOLO II

Risorse ed attività economiche

ART.5

PATRIMONIO

1.Il patrimonio dell’Associazione è formato da entrate costituite come segue :

a- quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari straordinari degli associati

b-contributi di organismi internazionali,derivanti dallo Stato,da Amministrazioni pubbliche,Enti locali,Istituti di credito,Enti in genere,persone fisiche e giuridiche,finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti

c-erogazioni,sovvenzioni,donazioni,lasciti di terzi o di associati,accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione,in armonia con le finalità statutarie.

In particolare i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario e le convenzioni sono accolte con delibera del Consiglio Direttivo,che autorizza il Presidente a compiere tutti i relativi atti giuridici necessari.

d-eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni,raccolta fondi nell’ambito di attività produttive marginali,eventi organizzati a scopo benefico e/o campagne di sensibilizzazione inerenti le progettualità dell’Associazione,svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al perseguimento delle finalità dell’Associazione stessa e al proprio autofinanziamento

e-dai beni mobili e immobili dell’Associazione.

2.Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario,depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

3.Le somme versate per l’adesione annuale e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

4.L’Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART.6

Durata del periodo di contribuzione.

1.I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno.

L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’Assemblea.

2.Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso,qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione.

 

ART.7

Responsabilità ed assicurazione

1.L’ “Associazione Cure Palliative Mirko Špacapan” risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti puo’ essere per questi ritenuto individualmente responsabile.

2.Gli aderenti all’Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie,infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

3.L’Associazione risponde,con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

 

TITOLO III

ART.8

SOCI

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali intendano prestare il proprio contributo al conseguimento dei fini della stessa. Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando :

Nome,Cognome,Luogo di nascita,Residenza,Codice Fiscale,

dichiarando di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale Regolamento interno e versando la Quota Sociale.

Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibererà entro trenta giorni dalla sua presentazione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.

Tutte le attività svolte sono fornite a titolo personale,volontario e gratuito, con assoluta esclusione di ogni forma di rapporto di lavoro subordinato e a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati deve essere improntato all’assoluta correttezza e lealtà.

La partecipazione alla vita associativa non puo’ essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Sono presenti le seguenti categorie di Soci :

-SOCI FONDATORI : coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto di costituzione dell’Associazione

-SOCI ORDINARI : coloro i quali possono partecipare alla vita dell’Associazione offrendo la propria collaborazione

-SOCI SOSTENITORI : coloro i quali aderiscono all’Associazione a titolo personale,versando oltre alla quota associativa contributi considerati di entità significativa dal Consiglio Direttivo

-SOCI ONORARI : coloro i quali,secondo il Consiglio Direttivo,abbiano dato significativi apporti di indiscusso valore nel campo delle finalità dell’Associazione

 

Tutti i soci sono periodicamente informati riguardo le attività dell’Associazione mediante comunicazione cartacea o posta elettronica.

Tutti i soci possono partecipare alle attività promosse dall’Associazione, avendo tutti eguali diritti e obblighi. I soci di maggiore età,in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’assemblea,di essere eletti negli organi dell’Associazione,di eleggerli e di approvare il bilancio.

La qualifica di socio si perde per decesso,recesso o esclusione per gravi motivi,che possono essere cosi’ configurati :

  1. quando i soci non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto
  2. quando si rendano morosi del pagamento della quota sociale senza giustificato motivo
  3. quando arrechino danni morali o materiali all’Associazione

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e hanno effetto dal giorno successivo all’invio mediante Raccomandata della motivazione dell’esclusione.

Il socio receduto o escluso non puo’ vantare alcun diritto sul Patrimonio dell’Associazione,né reclamare il rimborso dei contributi versati.

Il socio escluso potrà proporre ricorso all’Assemblea,facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata al Presidente,entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

 

TITOLO IV

ART. 9

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Assemblea dei soci
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente
  4. Revisore dei conti effettivo e suo vice

 

ART. 10

ASSEMBLEA dei SOCI

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

E’costituita da tutte le categorie di soci. Le spettano i seguenti compiti :

in sede “ordinaria”:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio

Direttivo e dei revisori dei conti

  1. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione,in primis il Presidente e il VicePresidente
  2. approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione e fissare,su proposta del Consiglio Direttivo,la quota sociale annuale

in sede “straordinaria :

  1. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Associativo e su eventuale trasferimento della sede dell’Associazione
  3. deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno,entro il 30 aprile,per l’approvazione del bilancio consultivo e preventivo.

L’Assemblea deve essere altresi’ convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi.

L’Assemblea puo’ essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo alla richiesta.

L’Assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie,sullo svolgimento dell’Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio associativo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente o,in sua assenza, dal VicePresidente.

Le convocazioni ai soci devono essere effettuate mediante avviso scritto,anche tramite posta elettronica,almeno venti giorni prima della data prevista per la riunione.

Nell’avviso di convocazione puo’ essere fissato il giorno della seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto a un voto. E’ammesso il voto espresso per corrispondenza o tramite delega scritta in base a criteri procedurali stabiliti dal Regolamento interno dell’Associazione. Ogni socio non puo’ avere piu’ di una delega.

 

L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà piu’ uno dei Soci; in seconda convocazione,da effettuarsi almeno un’ora dopo la prima,è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto,quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per le elezioni delle Cariche Sociali la votazione è a scrutinio segreto.

Si rispetta il principio del voto singolo,di cui all’art.2532,secondo comma,del Codice Civile.

Le delibere assembleari sono trascritte nel libro dei Verbali delle Assemblee dei soci da un Segretario nominato dall’Assemblea stessa e sottoscritte dal Presidente. I verbali sono a disposizione dei soci che li vogliano consultare.

 

ART.10

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri a un massimo di tredici,eletti tra i

 

Soci dall’Assemblea generale. Resta in carica per tre anni.I membri del Consiglio sono rieleggibili.

 

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio viene cooptato il primo dei non eletti.

 

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente,il

 

VicePresidente e il Segretario.

 

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni suo compito ogni qualvolta egli sia impossibilitato

 

all’esercizio delle sue funzioni.

 

Il Segretario ha compiti di gestione e attuazione delle delibere del Consiglio,nonché di

 

verbalizzazione su appositi registri delle riunioni effettuate.

 

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo

 

ritengano necessario,ed è presieduto dal Presidente,o,in sua assenza,dal VicePresidente.

 

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

 

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità di voti ,sarà decisivo il voto

 

del Presidente o del suo Vice. Il verbale delle riunioni verrà redatto su apposito libro, e sarà sotto=

 

scritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare,senza diritto di voto,anche non

 

soci,invitati per la trattazione di argomenti particolari.

 

Le convocazioni ai Consiglieri vengono inviate dal Presidente o da un suo delegato mediante posta

 

cartacea o elettronica almeno cinque giorni (5) prima dell’incontro. In caso di urgenza la

 

convocazione puo’ essere effettuata un giorno prima anche mediante comunicazione telefonica.

 

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o piu’ Consiglieri,vengono sostituiti da altri consi

 

glieri nominati a maggioranza dall’Assemblea.

 

 

COMPITI del CONSIGLIO DIRETTIVO

 

I Consiglieri eletti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico puo’ essere

 

revocato dall’assemblea.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno la

 

meta’ dei consiglieri.

 

Il Consiglio è investito dei piu’ ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

 

dell’Associazione.   Al Consiglio spetta :

 

  1. convocare l’Assemblea

 

  1. deliberare su ammissione,recesso,esclusione di soci

 

  1. deliberare sulla quota associativa

 

  1. formulare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo annuali

 

  1. deliberare sul Regolamento interno,che comunque deve essere approvato dall’Assemblea

 

  1. contrarre prestiti e aprire conti correnti, stipulare atti e contratti inerenti l’attività sociale

 

  1. deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi

 

sociali

 

  1. curare la tenuta dei libri sociali e contabili

 

  1. redigere i programmi di attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei

 

soci e provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea

 

 

 

Il Consiglio Direttivo si puo’ avvalere della collaborazione culturale e scientifica di soggetti

 

non appartenenti all’Associazione.

 

Puo’ determinare un rimborso di spese documentate inerenti alle attività associative, qualora

 

ne sussista la disponibilità economica.

 

Tutte le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono gratutite.

 

 

 

ART.11

 

IL  PRESIDENTE

 

 

Il Presidente dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

 

Al Presidente spettano le seguenti funzioni :

 

  1. rappresenta legalmente l’Associazione

 

  1. convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo

 

  1. sottoscrive i verbali delle delibere

 

  1. sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione

 

  1. verifica che le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio siano in linea con lo Statuto

 

dell’Associazione e in ossequio alle norme di Legge vigenti

 

  1. aggiorna i registri contabili e il registro degli associati,salvo che a tali mansioni non

 

provveda un Tesoriere appositamente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

 

Per tali incombenze potrà anche avvalersi di collaboratori esterni all’Associazione

 

In situazioni di urgenza e improrogabilità al Presidente compete autonomo potere

 

decisionale in coerenza alle linee statutarie,fatto salvo successiva ratifica da parte del

 

Consiglio Direttivo.

 

In sua assenza tutte le sue mansioni spettano al VicePresidente

 

 

 

 

ART.12

 

IL SEGRETARIO

 

 

L’associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, il quale coordina le

 

attività associative.Inoltre :

 

  1. cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea

 

  1. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati

 

  1. cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’Associazione

 

  1. è responsabile della corrispondenza dell’Associazione

 

  1. provvede alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese

 

dell’Associazione

 

  1. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Presidente o

 

dal Consiglio Direttivo

 

 

ART.13

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni.

 

La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e

 

di statuto ,predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio

 

consuntivo.

 

Il Collegio dei Revisori puo’ essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio

 

Direttivo senza diritto di voto.

 

 

 

ART.14

 

Il BILANCIO

 

 

Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la

 

sede sociale dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà

 

approvarli. Copia dei bilanci puo’ essere chiesta da tutti i soci.

 

Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, le spese sostenute

 

per le attività dell’associazione e quelle che si prevedono di sostenere per attività in

 

progetto,e devono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte

 

dell’assemblea.

 

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro

 

approvazione entro il 30 aprile per il consuntivo , ed entro il 30 novembre per il preventivo.

 

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente  per il

 

perseguimento delle finalità dell’Associazione. Tali utili o avanzi di gestione,nonché fondi

 

o capitali non verranno distribuiti,neanche in modo indiretto, durante la vita

 

dell’Associazione, salvo che la loro destinazione non sia imposta dalla legge o sia effettuata

 

a favore di altre organizzazioni di volontariato con finalità simili all’Associazione a cui si fa

 

riferimento nel presente Statuto.

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

NORME FINALI

 

1.Particolari norme di funzionamento del presente Statuto potranno essere disposte con

 

Regolamento interno,da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

 

2.Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione e i Soci,nonché tra i soci

 

medesimi,sarà devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri,i quali

 

giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

 

3.Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo,con funzioni di Presidente,dai

 

primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine.

 

L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Associazione.

 

4.L’Associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art.27 del

 

Codice Civile. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione il patrimonio residuo sarà

 

devoluto ad altre associazioni di volontariato  o Onlus operanti in settori analoghi,sentito

 

l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa

 

destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 

5.Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge,ai regolamenti

 

vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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